In questo bollente Agosto i Giudici del Tar Toscana smascherano e zittiscono, PER L’ENNESIMA VOLTA, i simpatici sostenitori del mondo “Ncc free” precisando che anche prima che intervenissero tali modifiche alla legge 21/92 (29/1quater) la giurisprudenza era pervenuta alla conclusione che la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione rappresentasse un elementocoessenziale all’attività di noleggio con conducente.
Pertanto con o senza 29/1 quater dovete rientrare in rimessa al paesello !
p.s. Leggete con attenzione tutta la sentenza…sembra la scena di Totò e il Colosseo… associazionetutelalegaletaxi.it/site/system/files/Sentenza%20tar%20Sinalunga.pdf Continua a leggere
SEGRETERIA PROVINCIALE AMMINISTRAZIONE – MILANO
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