In vigore il nuovo Regolamento Taxi Regione Lombardia

REGOLAMENTO_REGIONALE_TAXI_LOMBARDIA_aprile_2016Egregi colleghi, con l’entrata in funzione della “Commissione Disciplinare Regionale” ad aprile 2016 si è data piena attuazione al Regolamento Regionale Taxi X/1602 del 4/04/2014, quindi, aspettando che i comuni ci comunichino ufficialmente la novità, vi invito a leggerlo e ad attuare le disposizioni in esso contenute, onde evitare spiacevoli sanzioni. Saluti, Massimo Campagnolo. 

Link al Regolamento Taxi Regione Lombardia

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REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE
LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
Art. 2
(Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)
Art. 3
(Definizione del servizio)
Art. 4
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di
linea)
Art. 5
(Uso Collettivo del Taxi)
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6
(Titolo per l’esercizio del servizio)
Art. 7
(Requisiti per il rilascio del titolo)
Art. 8
(Impedimenti soggettivi)
Art. 9
(Assegnazione delle licenze)
Art. 10
(Contenuti del bando di pubblico concorso)
Art. 11
(Presentazione della domanda)
Art. 12
(Commissione giudicatrice)
Art. 13
(Titoli di preferenza)
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Art. 14
(Validità della graduatoria)
Art.15
(Rilascio delle licenze)
Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
Art. 17
(Forme giuridiche del servizio)
Art. 18
(Collaborazione familiare)
Art. 19
(Sostituzione temporanea alla guida)
Art. 20
(Secondo conducente)
Art. 21
(Sospensione facoltativa del servizio taxi)
Art. 22
(Affiancamento)
CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)
Art. 24
(Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
Art. 25
(Sigilli di garanzia)
Art. 26
(Pubblicità)
Art. 27
(Uso proprio dell’autovettura taxi)
CAPO IV
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DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 28
(Inizio del servizio)
Art. 29
(Visita di controllo e modalità di svolgimento)
Art. 30
(Taxi di scorta)
Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
Art. 32
(Ambiti operativi territoriali)
Art. 33
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di
stazionamento e alle banchine di carico)
Art. 35
(Tariffe del servizio taxi)
Art. 36
(Controlli tariffari)
Art. 37
(Turni di servizio)
Art. 38
(Contrassegni del turno di servizio)
Art. 39
(Taxi fuori servizio)
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
Art. 41
(Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa)
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Art. 42
(Obblighi dei conducenti durante la corsa)
Art. 43
(Obblighi dei conducenti al termine della corsa)
Art. 44
(Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
Art. 45
(Modalità di acquisizione del servizio)
Art. 46
(Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
Art. 47
(Reclami)
Art. 48
(Rilevazione dati e monitoraggio)
CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME
REGOLAMENTARI
Art. 49
(Vigilanza)
Art. 50
(Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi)
Art. 51
(Ritiro dei contrassegni e della licenza)
Art. 52
(Ritiro cautelativo della licenza)
Art. 53
(Richiamo)
Art. 54
(Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso automatizzato alle aree aeroportuali)
Art. 55
(Sospensione della licenza)
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Art. 56
(Classi di sospensione)
Art. 57
(Decadenza della licenza)
Art. 58
(Rinuncia alla licenza)
Art. 59
(Procedura ed effetti della decadenza della licenza)
Art. 60
(Commissione tecnica disciplinare)
CAPO VII
CONFERENZA DEL SERVIZIO TAXI DEL BACINO AEROPORTUALE
Art. 61
(Istituzione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale)
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Norma di rinvio)
Art. 63
(Entrata in vigore e disciplina transitoria)
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 28, c. 5, della l.r. n. 6/2012 e della l. n. 21/92, disciplina
l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale, di
seguito denominato per brevità “bacino”, e detta una disciplina omogenea del servizio in conformità alla
normativa vigente.
2. Il bacino è costituito, ai sensi dell’art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012, dall’insieme del territorio delle
province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo
è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari al
limite individuato dall’art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012. In deroga a tale limite, la Regione può
motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di
specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in
cui si collocano. Nel caso di aeroporti inseriti nel piano nazionale degli aeroporti, la Giunta può provvedere
alla deroga di cui al periodo precedente, alle condizioni ivi previste, sentiti i comuni di sedime e la provincia
competente.
3. I Comuni integrati nel bacino sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 28, c. 3 della l.r. n. 6/2012.
Art. 2
(Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)
1. La definizione e l’incremento percentuale del contingente unificato di bacino e la relativa
ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati con atto della Giunta Regionale, in conformità all’art.
37, c. 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, ed anche su proposta dei singoli Comuni, sentita la Conferenza del
servizio taxi di cui al successivo art. 61, sulla base dei seguenti elementi riguardanti l’intero bacino:
a) densità della popolazione;
b) estensione territoriale dei Comuni integrati nel bacino, anche in caso di integrazione di nuovi
Comuni, e relative caratteristiche;
c) intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, culturali, di cura, di soggiorno, di
lavoro;
d) insediamenti di nuove infrastrutture di rilevante e continuativo impatto sul territorio, quali ad
esempio ospedali, università e poli fieristici che comportino un incremento della domanda
nell’intero bacino;
e) indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici;
f) analisi delle esigenze di mobilità su relazioni a domanda debole, ad integrazione dei servizi di
trasporto pubblico locale;
g) domanda inevasa rilevata dalle indagini svolte sull’offerta del servizio nell’ambito del bacino
aeroportuale;
h) adempimento, da parte dei Comuni interessati, degli obblighi di cui al presente regolamento e
successive attuazioni.
2. In sede di prima attuazione, il contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni
integrati sono determinati in misura corrispondente alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2013.
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3. L’integrazione nel bacino di nuovi Comuni, non ricadenti sul sedime aeroportuale, è deliberata con
atto della Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, su istanza dei
Comuni interessati nel rispetto dei requisiti di cui al c. 4. La Giunta delibera tenendo conto degli impatti sul
contingente unificato di bacino.
4. Possono presentare alla Giunta Regionale istanza di integrazione nel bacino solo i Comuni confinanti
con i Comuni già integrati, a condizione che i richiedenti: (a) abbiano attivato il servizio taxi e abbiano
rilasciato l’ultima licenza per l’esercizio del servizio taxi con autovettura almeno cinque anni prima del
momento di presentazione della richiesta – salvo quanto previsto dall’art. 63, c,3 – e (b) illustrino specifiche
esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovra comunale.
5. Qualora un Comune integrato non aderisca più al bacino, lo stesso potrà presentare istanza di nuova
integrazione non prima che siano trascorsi 5 anni dall’uscita o, in caso di rilascio di nuove licenze
successivamente all’uscita, 5 anni dall’ultima licenza emessa sul suo territorio.
Art. 3
(Definizione del servizio)
1. Il servizio taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un’utenza indifferenziata, viene esercito con
autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di persone
non superiori a otto e del relativo bagaglio, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei
trasporti pubblici di linea.
2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi,
nell’ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.
Art. 4
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di
linea)
1. Le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l’espletamento dei servizi sussidiari o
integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97, con le
modalità previste da apposito provvedimento della Giunta Regionale di concerto con gli Enti Locali
interessati, sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’art. 7 della l.r. n.
6/2012, nonché con i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e con le Agenzie per il
trasporto pubblico locale, una volta costituite.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97 non comporta il venir
meno delle condizioni per conservare la titolarità della licenza d’esercizio taxi.
Art. 5
(Uso Collettivo del Taxi)
1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire
l’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di
trasporto, accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione. Tale servizio si effettua a fronte della
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richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni
integrati nel bacino.
2. La tariffa del servizio per l’uso collettivo è quella prevista per l’uso convenzionale aumentata del
20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione
degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da
parte dell’utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a
tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
3. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l’indicazione della cifra, del
percorso, del numero civico del taxi, della data della corsa e della firma leggibile dell’operatore.
4. Eventuali modifiche degli elementi che compongono la tariffa del servizio per l’uso collettivo del
taxi sono determinate con specifici atti regionali, in conformità ai principi previsti dall’art. 35.
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6
(Titolo per l’esercizio del servizio)
1. L’esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio della licenza, da parte dei Comuni del bacino, a
persona fisica iscritta, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 21/92, nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, istituito presso le competenti camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel bacino.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. n. 21/92 e
dal presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale e, in particolare, della ripartizione del
contingente unificato fra i Comuni integrati.
3. Le licenze hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla
legge.
4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il
Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione.
Art. 7
(Requisiti per il rilascio del titolo)
1. Per ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo
SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa
vigente;
b) età non superiore a 55 anni;
c) essere proprietario o comunque avere la disponibilità esclusiva del veicolo da adibire al
servizio;
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d) essere residente in un Comune italiano;
e) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6, c. 1;
f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8;
g) in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze per l’esercizio del
servizio taxi, oppure il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da amministrazioni comunali
diverse;
h) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata
da un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
i) non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente, acquisita
mediante bando a titolo oneroso o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l.
n. 21/92, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto, nei 5 anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;
j) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa
che riguarda l’esercizio di attività economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità
e professionalità altra attività.
Art. 8
(Impedimenti soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) aver subito condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo
che sia intervenuta riabilitazione;
b) aver subito provvedimenti adottati ai sensi D.Lgs. n. 159/2011;
c) essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi
dell’art. 120 del R.D. n. 267/1942;
d) aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i
casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.
Art. 9
(Assegnazione delle licenze)
1. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai singoli Comuni integrati nel bacino
in seguito a bando di pubblico concorso sino a copertura del contingente comunale assegnato. Tale bando
può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
2. L’indizione del bando di pubblico concorso, da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino, avviene
entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici
o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente oppure dal momento in
cui si sono resi vacanti posti nell’organico esistente.
3. Per essere ammessi al bando è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 7, c. 1 ad
eccezione di quelli di cui al medesimo art. 7, c. 1, lett. c) e j), che devono essere posseduti al momento
dell’effettivo rilascio del titolo.
4. Nel caso di bando a titolo oneroso, una quota non superiore al 20% dei proventi è utilizzata dal
Comune, previo parere della Giunta Regionale, per opere e interventi di miglioramento della qualità del
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servizio. Una quota non inferiore all’80% viene ripartita tra tutti gli operatori dei Comuni integrati nel
bacino.
Art. 10
(Contenuti del bando di pubblico concorso)
1. Il bando di pubblico concorso di cui all’art. 9 deve prevedere:
a) i requisiti richiesti per l’ammissione al bando per l’assegnazione delle licenze;
b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l’inoltro della stessa e
gli eventuali documenti da produrre;
c) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall’art. 8,
c. 4 della l. n. 21/92 e a parità di punteggio dall’art. 13, ed i relativi criteri di valutazione, nonché
il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
d) le materie dell’esame e i criteri di valutazione delle prove;
e) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità;
f) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della
graduatoria;
g) in caso di bando a titolo oneroso, l’ammontare del valore della licenza, le modalità di versamento
dell’importo e le cauzioni richieste.
2. Le prove d’esame devono vertere obbligatoriamente almeno sui seguenti argomenti:
a) nozioni relative al codice della strada;
b) conoscenza della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
c) conoscenza delle località di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione
all’interno del bacino e della toponomastica del comune capoluogo della provincia in cui ricade il
comune che indice il bando.
Art. 11
(Presentazione della domanda)
1. Le domande per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle licenze di
taxi debbono essere presentate in carta semplice o per via telematica, in conformità alle vigenti disposizioni.
Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita e residenza del richiedente.
2. II richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti
richiesti.
3. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei
candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dall’organo competente del Comune entro i sessanta
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, dandone comunicazione
personale agli esclusi.
Art. 12
(Commissione giudicatrice)
1. Per l’assegnazione delle licenze, ai sensi dell’art. 9, il Comune nomina un’apposita Commissione.
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2. La Commissione è composta dal dirigente comunale competente con funzioni di Presidente e da due
esperti nelle discipline previste per le prove. La Commissione d’esame opera come collegio perfetto.
3. La data dell’esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati con un preavviso di
almeno venti giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al recapito indicato nella domanda,
oppure con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
4. La Commissione, esperite le prove d’esame, redige entro 30 giorni la graduatoria di merito e la
trasmette all’organo competente per la successiva approvazione, che deve avvenire entro i successivi 30
giorni.
Art. 13
(Titoli di preferenza)
1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine
decrescente di rilevanza:
a) l’avere esercitato il servizio taxi in qualità di collaboratore familiare e/o di sostituto e/o di
seconda guida del titolare di licenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 oppure l’essere stato dipendente di
una impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) la minore età anagrafica;
c) il numero di figli a carico.
Art. 14
(Validità della graduatoria)
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono
essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art.15
(Rilascio delle licenze)
1. Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio comunale
competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del bando di pubblico concorso assegnando
agli interessati un termine di 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento
dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.
Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
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1. La licenza per l’esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro
soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste
dall’art. 9, c. 1, della l. n. 21/92:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, ad eccezione della lett. b);
b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da
noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi Comune del territorio nazionale.
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare
comunicazione del decesso all’Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza entro 60 giorni dal verificarsi
dell’evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare
del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il
termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine,
chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell’ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa
alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la
titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al c. 4 decorre dal raggiungimento dell’età
stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. Analogamente si procede
nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente
per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
7. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del Comune integrato qualora gli interessati non
si siano avvalsi delle facoltà di cui ai commi precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
8. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio.
Art. 17
(Forme giuridiche del servizio)
1. I titolari delle licenze per l’esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le
seguenti forme giuridiche indicate dall’art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992:
a) imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, oppure
cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. E’ consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all’art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992.
Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte
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dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun
provvedimento autorizzativo da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino.
3. Ai fini del conferimento di cui al c. 2, il conferente deve presentare apposita comunicazione al
Comune che ha rilasciato la licenza allegando:
a) copia autenticata dell’atto con il quale viene conferita la licenza;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di attività di
trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo.
4. Il titolare è tenuto a comunicare entro 30 giorni al Comune il verificarsi del caso di recesso,
decadenza o esclusione dall’organismo cui è stata conferita la licenza.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all’ufficio del
Comune l’elenco dei propri associati e a dare comunicazione delle variazioni intervenute entro 30 giorni.
Art. 18
(Collaborazione familiare)
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento
del servizio, della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d),
e), f), g), e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art.8. Il collaboratore familiare non dovrà
essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente – acquisita mediante
bando, anche a titolo gratuito o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 21/92 –
dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell’art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l’attività quali collaboratori
familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge
vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza
all’Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, allegando la relativa documentazione.
4. L’esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da apposita autorizzazione, sostitutiva della
licenza taxi, sulla quale sono riportati gli estremi identificativi del titolare della licenza, del collaboratore e
del relativo turno integrativo eventualmente assegnato allo stesso, nonché i dati del veicolo abbinato alla
licenza.
5. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni e gli
orari assegnati al titolare.
6. In occasione della visita di controllo annuale di cui all’art. 29, il titolare dovrà autocertificare il
permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro
15 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
7. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio
ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso.
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8. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta
l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cui al c. 5.
9. Il Comune definisce le modalità operative per l’esercizio dell’attività mediante collaboratore
familiare, quali:
a) le misure di identificazione del collaboratore familiare;
b) le forme di flessibilità nell’esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno – in
modo temporaneo – tra il titolare della licenza ed il collaboratore familiare, con particolare
riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
c) le misure di controllo sull’adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di iscrizione
alle Camere di Commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del totale.
10. Non può svolgere l’attività di collaboratore familiare colui che abbia riportato sospensioni negli
ultimi 5 anni di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque
sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli
55 e 56.
Art. 19
(Sostituzione temporanea alla guida)
1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito dell’orario del turno ordinario
o integrativo espletato dal titolare, da persone in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d), e),
f), g), h) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art.8.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell’art. 10, c. 2, della l. n. 21/92, opportunamente
assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo
di cui all’art. 6 della l. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel c. 1, sino al raggiungimento della
maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età manifestino l’intenzione di intestare a se stessi
la licenza per esercitare direttamente l’attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l’erede
non abbia raggiunto l’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture da piazza.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato,
secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine
l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista
il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale
dei lavoratori di categorie similari o sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
delle cooperative esercenti attività nel settore taxi.
4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un
periodo non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio del
Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo
del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest’ultimo.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal sostituto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso
di contratto di lavoro subordinato;
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c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
6. Qualora dalle verifiche d’ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune
dispone la cessazione dell’attività da parte del sostituto e la comunica agli enti preposti alla vigilanza per
l’applicazione dei provvedimenti previsti.
7. Non può svolgere attività di sostituzione alla guida colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5
anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per
mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.
Art. 20
(Secondo conducente)
1. Ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006 i titolari di licenza taxi, nell’esercizio del
servizio, possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1,
lett. a), d), e), f), g) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8. Il secondo conducente non
dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente – acquisita
mediante bando, anche a titolo gratuito, o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l.
n. 21/92 – dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell’art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l’attività di secondo conducente
quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in
materia.
3. Il titolare della licenza, tenuto conto del proprio turno di servizio, dovrà indicare la fascia oraria per
il turno integrativo da assegnare al secondo conducente tra quelle indicate dal Comune.
4. Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato con un contratto a tempo determinato,
secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine
l’assunzione del secondo conducente è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista
il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale
dei lavoratori di categorie similari o sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato
anche in base ad un contratto di gestione.
5. L’esercizio del servizio da parte del secondo conducente deve essere autorizzato mediante il rilascio,
da parte del Comune che ha rilasciato la licenza, di apposita autorizzazione sulla quale, oltre all’indicazione
del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, siano riportati anche gli estremi del
veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo.
6. Il Comune definisce le modalità operative per l’esercizio dell’attività mediante secondo conducente,
quali:
a) le misure di identificazione del primo e del secondo conducente di uno stesso taxi;
b) le forme di flessibilità nell’esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno – in
modo temporaneo – tra il titolare della licenza ed il secondo conducente, con particolare
riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
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c) le misure di controllo sull’adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di
iscrizione alle Camere di Commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del
totale.
7. Non può svolgere l’attività di secondo conducente colui che ha avuto, sospensioni, negli ultimi 5
anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo 5 sospensioni per
mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli art. 55 e 56.
Art. 21
(Sospensione facoltativa del servizio taxi)
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo
complessivamente non superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno su
richiesta dell’interessato nell’arco del medesimo periodo.
2. La sospensione può essere richiesta al Comune che ha rilasciato la licenza qualora il titolare non
intenda avvalersi della sostituzione alla guida, nonché per motivi di studio documentati, oppure per periodi
di prova di attività lavorativa opportunamente documentati e delimitati, fermo restando quanto previsto
all’art. 7, c. 1, lett. j).
3. Il Comune, ove non ostino motivate esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la
sospensione del servizio.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei contrassegni del
turno e delle targhe taxi presso l’Ufficio comunale competente da parte dell’interessato ed ha termine, anche
prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i
contrassegni depositati.
5. Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti Uffici comunali sono
tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni – vistate dagli interessati – delle sospensioni
autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio e a darne
comunicazione al Comune capoluogo di regione, quale ente locale coordinatore, ai sensi dell’art. 34, c. 3,
del sistema di accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti.
Art. 22
(Affiancamento)
1. In deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha
chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest’ultimo, per un periodo di
tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sempre
che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell’utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al c. 1 possono avvalersi i collaboratori familiari,
limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L’affiancamento deve essere autorizzato a cura dell’Ufficio competente del Comune che ha rilasciato
la licenza.
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CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)
1. Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della Direzione
Regionale del Ministero dei Trasporti o da altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque
posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso
quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza
rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal
costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia
alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
b) decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i veicoli di nuova
immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri più restrittivi individuati
dalla vigente normativa comunitaria in materia di emissioni.
3. I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere
oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del
turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili
dall’esterno.
4. E’ obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a
bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata
direttamente all’esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve
comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della
licenza è responsabile dell’osservanza delle norme.
5. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita dalla disciplina
vigente, non deve in ogni caso ostacolare il servizio.
6. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzato l’utilizzo per il servizio di quegli
autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in
capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all’entrata in vigore della presente normativa e sino al
31/12/2018.
Art. 24
(Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 23, l’autovettura adibita al servizio taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato e rispondente alle normative vigenti, collocato
all’interno dell’autovettura, fissato alla plancia in posizione centrale e comunque mai al di sotto del
lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. La visibilità del tassametro non può essere
limitata in nessun modo;
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b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
c) portare sul tetto apposito segnale luminoso con la dicitura “TAXI” che deve essere
posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, applicato direttamente alla
carrozzeria e collocato nella parte anteriore del tetto della vettura. Il segnale luminoso deve essere
mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. La Giunta Regionale, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e tenendo conto delle indicazioni seguenti, può definire la tipologia, le
dimensioni minime e massime e le modalità di esposizione del segnale luminoso TAXI:
c.1 il dispositivo deve essere omologato secondo le disposizioni tecniche vigenti in
materia;
c.2 durante lo svolgimento del servizio, il segnale deve indicare alternativamente lo stato
del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta),
rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del
tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale
luminoso non può essere in alcun modo interrotto;
c.3 il segnale può essere provvisto di indicatori supplementari, di colori differenti,
finalizzati ed evidenziare sia lo stato LIBERO/OCCUPATO sia la tariffa o lo stato tariffario
in uso;
c.4 il segnale può essere applicato in modo inamovibile o asportabile (con placca
magnetica). Nella prima ipotesi deve essere in posizione centrale, nella seconda in posizione
laterale perpendicolare al posto guida.
d) disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una
fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l’Ufficio comunale
competente e di uno stemma identificativo del servizio nel bacino, di tipo conforme a quello definito
dal Comune, d’intesa con i competenti uffici regionali;
e) disporre di due targhe inamovibili, riportanti il numero della licenza e l’indicazione del
Comune, fornite dai Comuni a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento
devono essere sempre mantenuti in stato di perfetta visibilità e leggibilità e comunque rispettare il
posizionamento dei dispositivi passivi di sicurezza interni;
f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell’utenza da esporre in modo ben
visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità
di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
g) essere dotata della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria, in cui sono altresì
indicate le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, da apporre sul lato destro del finestrino
passeggero, secondo il modello definito dalla Giunta Regionale;
h) essere munita di due contrassegni del turno, che devono essere interamente leggibili
dall’esterno, realizzati in modo identico per tutti i comuni, sia per le informazioni contenute, sia per
le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, secondo il modello definito dalla
Giunta Regionale. In caso di doppio conducente per turno integrativo, i contrassegni dovranno
contenere le foto dei conducenti;
i) essere dotata di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico,
impermeabile e lavabile;
j) avere, ai due lati del sedile posteriore, apposite maniglie di sostegno per i passeggeri;
k) avere le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, pneumatici,
ghiere dei proiettori, cornici dei vetri sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al
prototipo originale dell’autovettura omologato secondo le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. La vettura che non rispetti tutte le caratteristiche di cui al c. 1 non può svolgere il servizio.
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Art. 25
(Sigilli di garanzia)
1. In conformità alla vigente normativa, agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 24, c. 1, lett.
a), vengono applicati – a cura dei competenti uffici ed a spese del titolare della licenza – appositi sigilli di
garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento dei singoli Comuni capoluogo
integrati nel bacino.
2. La misura dei pneumatici in uso al veicolo – tra quelle consentite dalla carta di circolazione – deve
essere riportata su apposito supporto connesso al sigillo di garanzia.
Art. 26
(Pubblicità)
1. Il Comune può autorizzare forme di pubblicità all’interno delle autovetture, secondo specifiche
modalità all’uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L’applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
3. All’interno dei veicoli il Comune può autorizzare l’esposizione di supporti pubblicitari, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
4. Per le autovetture munite di radio-taxi o altre tecnologie di chiamata di cui all’art. 45, c.1 lett. d), è
consentita l’applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal
Comune d’intesa con i competenti uffici regionali, non contenenti messaggi fuorvianti o in contrasto con la
normativa vigente.
Art. 27
(Uso proprio dell’autovettura taxi)
1. Ai sensi dell’art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 422/1997, è consentito l’uso proprio, fuori servizio,
dell’autovettura adibita al servizio taxi nei casi indicati dall’art. 39.
CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 28
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto
tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro
novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un adeguato periodo di tempo solo in caso di impossibilità
temporanea ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
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3. L’inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
a) alla presentazione al competente Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza della
documentazione comprovante l’osservanza di quanto disposto dall’art. 7, c. 1, lett. c) in merito alla
disponibilità del veicolo;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e
contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di
legge in materia.
Art. 29
(Visita di controllo e modalità di svolgimento)
1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a controlli
periodici — con cadenza annuale — da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro comune del
bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai
fini dell’espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
2. Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da
utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
3. Il Comune può disporre – in qualsiasi tempo – visite straordinarie di controllo.
4. Le visite di controllo vengono effettuate dal Comune avvalendosi di apposita Commissione tecnica,
costituita con atto del Comune, singolo o delegato in caso di stipula di convenzione tra comuni. La
Commissione è formata da 3 esperti tecnici e da 1 rappresentante degli Organi di vigilanza e i relativi oneri
sono a carico del Comune. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni
e dei sindacati dei tassisti al fine di monitorare la correttezza delle operazioni di verifica.
5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che sono – di volta in volta –
comunicati ai titolari delle licenze taxi. I titolari di licenza hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel
luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
6. Per comprovati e documentati motivi, il Comune è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale
prevista, la data di presentazione dell’auto pubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute
immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l’eventuale visita
straordinaria.
7. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d’esercizio e/o i
conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
8. Ai titolari di licenza d’esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi
i requisiti per la conduzione dei taxi.
9. Sulla licenza di esercizio delle auto pubbliche ritenute idonee dalla Commissione di cui al c. 4 viene
apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.
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10. Alle auto pubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne,
oppure per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, può essere rilasciato un
permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione.
Art. 30
(Taxi di scorta e abbinamento)
1. Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune, anche mediante intesa con altri
Comuni integrati nel bacino, può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione
difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di
scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo
esercizio.
2. L’uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del
veicolo di cui all’art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l’autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre
giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all’uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di
licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
a) i turni di servizio in uso agli operatori interessati siano diversi e non sovrapponibili, anche
parzialmente, tra loro;
b) le licenze degli operatori interessati siano state rilasciate dallo stesso Comune, salvo il caso
di specifico accordo tra Comuni integrati nel bacino che abbia delegato ad uno di essi la
gestione integrale dei turni di servizio.
4. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l’uso dei taxi di scorta in
modo da garantire a tutti gli operatori l’accessibilità a tale servizio.
5. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel
rispetto dell’art. 7, c.1, lett. b) e c), della L. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
6. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell’organismo assegnatario, il
rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle vigenti norme di legge.
7. Le licenze rilasciate non sono trasferibili a terzi.
8. Nel corso di un anno non può essere concesso l’uso del taxi di scorta per un periodo superiore a 120
giorni alla stessa persona, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Comune.
Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine
predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta al
Comune l’allestimento e la manutenzione di tali posteggi, nonché l’installazione di eventuali colonnine
telefoniche. Il Comune deve garantire la fruibilità delle colonnine telefoniche o altre tecnologie di chiamata
a tutti gli operatori i cui Comuni integrati nel bacino abbiano compartecipato ai relativi costi di installazione
e manutenzione.
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2. Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel
bacino deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata. L’allestimento dei
dispositivi di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l’ordine di arrivo. La partenza
per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 33, c. 5 per l’organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le aree
ferroviarie, l’utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello
stesso nel posteggio, in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (capacità del bagagliaio, numero di
posti offerti, strumenti di pagamento, disponibilità del tassista al trasporto degli animali, accessibilità del
veicolo) oppure agli eventuali sconti tariffari o alla conoscenza di determinate lingue straniere, sempre che a
parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
5. Per soddisfare in luogo le richieste dell’utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano
specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o
comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto verso la fine dello
spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza
intralciare la viabilità.
6. E’ in ogni caso vietato l’accodamento di taxi fuori turno nel posteggio.
7. E’ vietato il carico dell’utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in
attesa.
8. E’ vietato agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati
motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a
trenta minuti, riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
9. Il presente articolo non si applica allo stazionamento presso gli aeroporti e le aree ferroviarie
disciplinato dall’art. 33.
Art. 32
(Ambiti operativi territoriali)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all’interno del bacino hanno l’obbligo della prestazione di
servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull’intero territorio
regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
• Alessandria;
• Novara;
• Verbania;
• Vercelli;
• Piacenza;
• Parma;
• Modena;
• Reggio Emilia;
• Ferrara;
• Rovigo;
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• Verona;
• Trento;
• Bolzano.
2. Gli operatori del servizio taxi hanno l’obbligo della prestazione del servizio sull’intero territorio
delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei
Comuni integrati nel bacino.
3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell’integrazione
del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune
integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di
esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l’effettiva reciprocità.
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato
che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei
Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi,
con le modalità di cui all’art. 31 e di cui al c. 2 del presente articolo.
Art. 33
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione, le richieste di servizio taxi in ambito
aeroportuale e ferroviario possono essere accolte dagli operatori in coda unicamente presso le apposite aree
di stazionamento e nei limiti di durata del turno di servizio. E’ in ogni caso vietato l’accodamento dei taxi
fuori turno, sia nelle aree di carico sia in quelle di accodamento.
2. L’ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell’utenza presso gli aeroporti è
determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in
relazione a quanto indicato dall’art. 11, c. 7, della l. n. 21/92.
3. Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel
bacino ove siano presenti stazioni ferroviarie deve essere allestito almeno un posteggio, in prossimità delle
stesse. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione del posteggio; l’installazione di eventuali
colonnine telefoniche o di altre tecnologie di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del
Comune.
4. Gli operatori del servizio taxi devono rispettare l’ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e
hanno l’obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art.
32, c. 1, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, c. 7 e 46, c. 2.
5. E’ facoltà degli utenti del servizio scegliere l’autovettura, limitatamente a quelle che stazionano
presso la banchina di carico, qualora:
a) i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
b) il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
c) i richiedenti intendano corrispondere l’importo della corsa a mezzo di strumento di
pagamento elettronico, qualora l’operatore ne sia sprovvisto;
d) sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi
disponibile.
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6. Al fine di garantire l’ordinato e corretto svolgimento del servizio taxi in ambito aeroportuale e
ferroviario, le società di gestione degli scali aeroportuali e delle stazioni possono destinare apposito
personale che – su richiesta dell’utenza del servizio taxi e secondo le modalità definite dalle società di
gestione, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali – fornisce le indicazioni utili ad agevolare
l’utilizzo del medesimo servizio.
Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di
stazionamento e alle banchine di carico)
1. Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti negli ambiti aeroportuali, nel caso in cui
l’accesso dei taxi alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti sia regolato mediante
sistemi tecnologici automatizzati, i conducenti devono attenersi alle disposizioni dell’autorità aeroportuale
che regolamentano la gestione della viabilità, nonché a quelle di cui al presente regolamento.
2. Nel corso dell’espletamento del turno di servizio assegnato, è consentito l’accesso alle aree di
stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti al veicolo taxi munito dell’apposito supporto
tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i Comuni integrati, anche attraverso la gestione
centralizzata dei dati, il competente ufficio del Comune capoluogo di regione espletate le opportune
verifiche, provvede a:
a) fornire i supporti tecnologici da collocare a bordo dei mezzi e inserirvi i dati delle licenze
taxi, comunicati dai singoli Comuni integrati nel bacino, necessari a consentire l’ingresso ai varchi
automatizzati;
b) applicare in modo inamovibile i supporti tecnologici a bordo del mezzo;
c) sostituire i supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi nonché in caso
di sostituzione del veicolo, provvedendo a disabilitare il supporto dismesso e abilitando il nuovo
(con contestuale recupero dell’eventuale credito residuo). La sostituzione del supporto deve avvenire
entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ed in tale periodo è inibito l’ingresso del veicolo interessato
dalla sostituzione;
d) registrare le variazioni dei turni di servizio, così come assegnati dai singoli Comuni integrati
nel bacino, secondo modalità e termini definiti con apposito atto regionale, al fine di consentire
l’efficiente gestione del sistema automatizzato;
e) trasferire tempestivamente i dati degli operatori taxi alla centrale informatica del gestore
aeroportuale che provvede alla gestione centralizzata dei flussi delle auto alle aree di stazionamento
e alle banchine di carico.
4. I singoli Comuni integrati sono tenuti a comunicare, secondo modalità e termini stabiliti dai
competenti uffici regionali, i dati dei titolari di licenza e relative variazioni, ivi inclusi i turni di servizio, al
competente ufficio del Comune capoluogo di Regione. In assenza di tali comunicazioni non è consentito
l’accesso ai varchi automatizzati dei veicoli, ancorché muniti dei necessari supporti tecnologici.
5. Gli operatori taxi che intendono svolgere il proprio servizio presso gli aeroporti in cui sono stati
installati sistemi tecnologici di ingresso automatizzati sono tenuti a:
a) dotare i veicoli del supporto tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi per
accedervi mediante pagamento al gestore aeroportuale dell’importo stabilito ai sensi dell’art. 35,
c. 4. La mancanza del medesimo supporto a bordo del mezzo comporta il divieto di accedere alle
aree di stazionamento e alle aree di carico dell’aeroporto;
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b) mantenere in perfetto stato di conservazione i medesimi supporti e rispettare le disposizioni di
cui al c. 3 in caso di sostituzione degli stessi;
c) rispettare le modalità definite dall’autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale
per la regolamentazione della viabilità e per l’accesso, la sosta e l’acquisizione delle corse
mediante il sistema tecnologico automatizzato;
d) rispettare il corretto utilizzo delle aree e delle strutture al fine di consentire lo svolgimento del
servizio in condizioni di regolarità e sicurezza.
6. La società di gestione aeroportuale:
a) disciplina le modalità e le condizioni di accesso e stazionamento dei taxi all’interno delle aree
aeroportuali, ivi inclusa la determinazione di un livello di reinserimento favorevole nella
procedura di carico delle “corse brevi”;
b) garantisce l’accesso ai dati statistici operativi, con finalità di monitoraggio, a Regione e agli
Enti Locali interessati;
c) garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di
personale preposto all’incarrozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le
cui finalità vi sono l’informazione dell’utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle
vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto
all’incarrozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi
gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la
facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto
all’incarrozzamento;
d) può, in deroga alla lett. c) del c.3, procedere, all’interno delle aree aeroportuali dotate di
sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura
e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di
regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al c. 7;
e) può convenzionarsi con i comuni capoluogo di provincia per l’espletamento delle procedure
necessarie ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al c. 7.
7. I Comuni capoluogo di provincia possono provvedere allo svolgimento delle attività di cui al c. 3,
previo parere degli uffici regionali competenti in ordine all’adeguatezza delle dotazioni tecniche e
organizzative necessarie all’espletamento di tali attività. In tal caso i singoli Comuni integrati effettuano le
comunicazioni di cui al c. 4 al Comune capoluogo della rispettiva provincia.
Art. 35
(Tariffe del servizio taxi)
1. Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l’obbligo di applicare la tariffa unica di bacino
determinata con apposita delibera della Giunta Regionale, sentita la Conferenza di cui all’art. 61; è fatta
salva la facoltà:
a) per i Comuni del bacino di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati
l’applicazione, per percorsi aventi origine e destinazione all’interno del Comune, di sconti alla tariffa
indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni;
b) per la Giunta Regionale di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati
l’applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni
per tutto il territorio del bacino.
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2. L’importo indicato dal tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso
convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo,
fatti salvi i pedaggi autostradali:
a) di sola andata, qualora la destinazione sia all’interno del bacino;
b) di andata e ritorno qualora la destinazione sia al di fuori del bacino.
3. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta Regionale, i soggetti
legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per
percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con
appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all’art. 61, e riguardano il viaggio di andata o ritorno
effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omnicomprensivi, che
includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l’equivalente economico
in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell’utente, il supplemento notturno ed il
supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l’importo per l’accesso automatizzato dei taxi alle aree di
carico presso gli aeroporti. L’applicazione di tali tariffe comporta che spetti all’operatore del servizio taxi
scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato
come destinazione. Nel caso in cui l’utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una
località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l’operatore del servizio taxi, a
fine corsa, richiede il pagamento dell’importo risultante dal tassametro. Per quanto riguarda la tratta
Milano–Malpensa, si precisa che per Malpensa si intende indifferentemente il Terminal 1 o il Terminal 2 e
che si applica la tariffa predeterminata anche qualora:
a) l’utente, in prossimità del Terminal 1 o 2, decida di cambiare destinazione e dirigersi verso il
Terminal 2 o 1;
b) due utenti utilizzino lo stesso taxi, ma abbiano come punto di arrivo e/o di partenza
rispettivamente il Terminal 1 e il Terminal 2.
In caso di prenotazione attraverso una delle modalità di chiamata di cui all’art. 45, c. 1, lett. c) e d),
l’operatore del servizio taxi, ai fini dell’applicazione della tariffa predeterminata omnicomprensiva, è tenuto
a tollerare un ritardo massimo dell’utente pari a 5 minuti, tempo calcolato dall’arrivo del taxi al punto di
chiamata sino all’arrivo dell’utente, oppure, nel caso di chiamata differita a mezzo radiotaxi, il ritardo è
calcolato a partire dall’orario previsto di arrivo all’indirizzo dell’utente. Qualora il ritardo dell’ utente si
protragga oltre tale limite, l’operatore è autorizzato a chiedere all’utente che intenda comunque avvalersi
della tariffa predeterminata, in aggiunta, il pagamento a tassametro del “tempo d’attesa” calcolato con la
seguente modalità:
– prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell’operatore dal
parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell’ utente, decurtato del costo della cosiddetta
“bandiera”, corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
4. I costi di gestione dei sistemi tecnologici automatizzati per l’accesso alle banchine di carico degli
aeroporti sono contabilizzati nel calcolo del valore teorico delle tariffe predeterminate, derivante
dall’applicazione del meccanismo automatico di adeguamento di cui al c.9, prima dell’applicazione delle
regole di arrotondamento definite dalla Giunta Regionale. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore
che permetterà la copertura dei costi di installazione e di gestione dei sistemi, come definito da apposito
gruppo tecnico di lavoro composto da Regione, dalla Provincia territorialmente coinvolta, dal Comune
capoluogo di Regione e dalla Società di gestione aeroportuale.
5. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere
portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi visibili ed esposti all’interno dell’autovettura sul retro del
sedile anteriore del passeggero. L’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria deve essere pubblicizzata
in maniera completa, corretta e trasparente, a tutela dei consumatori, in posizione chiaramente visibile
dall’esterno del veicolo.
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6. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.
7. A richiesta del passeggero, il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta firmata – predisposta in
conformità al modello determinato dalla Regione – contenente l’indicazione del prezzo della corsa ordinaria
o predeterminata, la data di inizio del servizio e riportante il numero della licenza e del Comune che l’ha
rilasciata. E’ riservata all’utente la facoltà di richiedere sulla ricevuta la compilazione delle indicazioni
relative alla località d’inizio e di fine della corsa, al giorno e all’ora in cui è terminata.
8. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di
deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate dal Comune, in conformità alle decisioni
della Commissione tecnica disciplinare di cui all’art 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita
ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
9. I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base di
un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui
all’art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che
tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del
servizio. Le modalità applicative relative all’adeguamento tariffario devono prevedere l’applicazione
simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita.
Art. 36
(Controlli tariffari)
1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’art. 35 e deve essere sigillato, come
previsto dall’art. 25, a cura degli Uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di
Provincia integrati nel bacino. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale
preposto a tali incombenze.
2. In deroga al c. 1, ed unicamente nei casi in cui è impossibile l’intervento presso gli Uffici ivi indicati
a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l’intervento di
rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell’ufficio indicato.
3. L’apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due
componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione
chiaramente esposta e visibile all’utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
4. La Regione, nell’ambito dell’attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del
sistema tariffario nel bacino, individuando nelle competenti strutture dei Comuni capoluogo integrati nel
bacino, gli uffici preposti ad effettuare, relativamente agli ambiti provinciali di appartenenza, il controllo,
anche straordinario a campione, e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e
ai vincoli fissati dalla presente disciplina.
5. Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare
funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la
predisposizione e programmazione del funzionamento, in base alla normativa vigente.
Art. 37
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(Turni di servizio)
1. I turni, articolati in ordinari e integrativi, devono garantire la copertura del servizio per tutto l’arco
delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale, sia della necessità di
assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi Comuni integrati nel bacino.
2. La Giunta Regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61,
definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei
seguenti criteri:
a) ogni turno di servizio continuo non può essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo
non può essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
b) l’inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza
del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall’inizio del
turno è possibile l’accodamento fuori dal territorio provinciale;
c) nel caso di doppio conducente il totale massimo dei turni non può superare le 16 ore
giornaliere effettuabili sull’intero bacino;
d) una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull’intero bacino esclusivamente con il
secondo autista. Devono essere garantite nella combinazione delle turnazioni ordinarie e
integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero.
3. I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell’ambito della tabella di cui al c. 2, anche in
relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni
dall’effettuazione dell’ultimo cambio, salvo l’introduzione di apposita strumentazione telematica per il
cambio turno.
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, anche nei Comuni non integrati nel
bacino nei casi di cui all’art. 32, c. 4, su richiesta del Comune territorialmente competente, il Comune
capoluogo di Regione può introdurre deroghe temporanee alla disciplina di cui al presente articolo per il
carico e/o lo stazionamento in attesa dei clienti, valide per tutti gli operatori del bacino.
Art. 38
(Contrassegni del turno di servizio)
1. Nell’espletamento del servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e
supportare efficacemente l’attività di vigilanza, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del
turno realizzati in modo identico, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di
dimensionamento e posizionamento, in conformità alle prescrizioni tecniche definite dalla Giunta
Regionale. I contrassegni devono contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo.
2. I contrassegni devono essere interamente leggibili dall’esterno e collocati nel seguente modo:
a) quello di maggiori dimensioni – di cm. 15 per 15 – sul lunotto in alto a destra secondo la direzione
di marcia;
b) quello di minori dimensioni – di cm. 10 per 10 – sul parabrezza in alto ed al centro.
3. I contrassegni del turno ordinario e integrativo sono forniti dalle competenti strutture organizzative
del Comune a spese del titolare della licenza. Il Comune deve tenere un registro dei turni assegnati, anche in
formato elettronico, consultabile da tutti i Comuni integrati nel bacino.
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4. La Giunta Regionale può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio dei taxi
nonché le modalità atte a contraddistinguere il turno integrativo da quello ordinario. I contrassegni dei turni
delle licenze che hanno attivato il secondo conducente devono contenere la foto degli autisti.
Art. 39
(Taxi fuori servizio)
1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
a) non siano in turno, oppure sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) l’autovettura sia guasta oppure quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) il conducente abbia un malore;
d) il titolare sospende il servizio ai sensi dell’art. 21;
e) vengano ritirati durante il turno i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal
presente Regolamento per l’espletamento del servizio;
f) il conducente goda delle ferie o del riposo settimanale.
2. Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta “Fuori Servizio”.
3. Quando l’auto pubblica è fuori servizio non può effettuare corse.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a
destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato
sulla base del parametro iniziale del costo chilometrico commisurato al percorso ancora da compiere. In
caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di
deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Comune, in conformità alle
decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata
apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l’obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza.
Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel
bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le
disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale “taxi” illuminato quando il taxi è libero, in conformità all’art. 24, c.1, lett. c),
punto c.2;
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h) essere, durante l’attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli
espositivi – con l’eccezione delle aree di accumulo – a disposizione del pubblico, in prossimità della
propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
i) fornire all’utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso
intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell’utente;
j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
k) comunicare, all’Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro
il termine di trenta giorni;
l) comunicare, all’Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, le disposizioni della
Prefettura relative ad eventuali sospensioni della patente, entro le ventiquattro ore successive alla
notifica delle disposizioni medesime;
m) sottoporsi ai controlli diretti a verificare l’assenza di condizioni di alcoldipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui alla normativa vigente.
Art. 41
(Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa)
1. All’inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
a) accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente oppure del punto di presa a bordo nel caso di
richiesta telefonica, radio taxi o mediante altre tecnologie di chiamata di cui all’art. 45, c.1, lett. d);
b) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso
funzioni regolarmente;
c) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori, salvo che tale
trasporto non rechi danni al veicolo.
2. I conducenti delle auto pubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da
parte di qualsiasi utente, salvo quanto previsto dal c. 7, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al
massimo indicato dalla carta di circolazione dell’autovettura.
3. E’ obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non
eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che
l’autovettura si deteriori o si insudici. Eventuali risarcimenti per perdita o avaria delle valigie e/o dei colli
trasportati sono disciplinati dalla normativa vigente.
4. E’ obbligatorio il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per i non vedenti.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia per motivi di ordine pubblico, oppure da un soggetto avente
titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del
prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione interessata, salvo rivalsa ai sensi di
legge.
6. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall’art. 32 non comportano
l’obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo
di anticipazione, un importo non superiore al 70% del costo presunto del servizio quantificato sulla base
della tariffa chilometrica iniziale.
7. Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
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b) da soggetti minorenni, in base alle normative vigenti, non accompagnati da persona
maggiorenne;
c) da persone con animali, salvo quanto previsto dal c. 4;
d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.
Art. 42
(Obblighi dei conducenti durante la corsa)
1. Durante la corsa i conducenti di auto pubbliche in servizio devono:
a) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
b) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di
seguire un percorso diverso;
c) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
Art. 43
(Obblighi dei conducenti al termine della corsa)
1. Al termine della corsa i conducenti di auto pubbliche in servizio devono:
a) azionare la funzione “cassa” del tassametro per bloccarne l’avanzamento;
b) far prendere visione all’utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla
tariffa unica di bacino;
c) aiutare le persone a scendere e a scaricare i bagagli;
d) rilasciare all’utente la ricevuta o acquisire i dati per l’emissione della fattura, se richieste,
attestanti il prezzo pagato della corsa;
e) azzerare il tassametro.
2. Qualora siano rinvenuti oggetti e valori che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i
conducenti hanno l’obbligo di consegnarli senza ritardo al competente ufficio comunale del luogo in cui li
hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 44
(Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
1. E’ vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio:
a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
b) ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non
con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai
fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell’uso collettivo del taxi di cui all’art. 5;
c) tenere sull’autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di
accertata forza maggiore o pericolo;
e) consumare cibo durante la corsa;
f) chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate, salvo rivalsa nei confronti di
persone che avessero cagionato danni alle autovetture;
g) togliere oppure occultare il tassametro e i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
h) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone non autorizzate anche se munite di
patente idonea;
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i) applicare sia dentro sia fuori dall’autovettura contrassegni e/o adesivi che non siano attinenti
al servizio, ad eccezione di quanto disciplinato all’art. 26;
j) adibire l’autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da
quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
k) indossare canottiere, pantaloni corti, ciabatte o tute da ginnastica.
Art.45
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L’acquisizione del servizio e, conseguentemente, l’inizio della corsa da parte delle autovetture in
turno deve avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all’auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi
taxi;
b) richiesta diretta all’auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un
posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o
sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite
dall’art. 1, c. 1, e dall’art. 2 della legge 21/92;
d) richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante
l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio
taxi, come definite dall’art. 1, c. 1, e dall’art. 2, legge 21/92.
2. Presso gli aeroporti l’unica modalità consentita per la richiesta del servizio è quella prevista dal c. 1,
lett. a).
Art.46
(Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
1. Gli utenti del servizio devono rispettare le norme del Codice della Strada, tenere un comportamento
corretto nei confronti del conducente dell’auto pubblica e, al termine della corsa, dopo essersi accertati di
non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura, pagarne l’ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli
taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o
pericolosi;
c) aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
d) insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature;
e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di
beneficenza;
f) fare schiamazzi o rumori molesti;
g) distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio;
h) consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura.
3. L’inosservanza dei predetti divieti o doveri dà diritto al conducente di interrompere immediatamente
la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata
dal tassametro ed i supplementi dovuti.
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4. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, l’utente dovrà corrispondere l’importo
corrispondente al ripristino in servizio del veicolo, nei casi in cui sia riscontrata la sua responsabilità nel
danneggiamento dello stesso oppure di parti o apparecchiature interne o esterne all’abitacolo.
5. L’utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell’auto pubblica sino ad un massimo
di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente
deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma
corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata al momento della richiesta.
6. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con
l’indicazione del numero della licenza e del Comune che l’ha rilasciata, del giorno, dell’ora e del luogo in
cui è stata richiesta l’attesa. Trascorso inutilmente detto termine, l’auto pubblica è da considerarsi libera e
può riprendere il normale servizio.
Art. 47
(Reclami)
1. Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla
Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro 90 giorni
dall’evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l’obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni
lavorativi alla Commissione di cui all’art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti
istruttori e all’individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui
all’art. 50.
2. I clienti possono inviare anche alla Regione il reclamo avvalendosi, altresì, di apposita casella di
posta elettronica. I competenti uffici regionali si coordinano con la Commissione e con il Comune che ha
emesso la licenza ai fini della gestione dei reclami presentati.
3. La Commissione deve trasmettere alla Regione, almeno con cadenza trimestrale, una relazione al
fine di monitorare le casistiche e valutarne gli aspetti problematici.
4. L’indirizzo della Regione, del Comune e della Commissione cui inviare i reclami dovrà essere
inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull’autovettura.
Art.48
(Rilevazione dati e monitoraggio)
1. I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono
tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la
definizione dell’adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
2. La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d’intesa con le Associazioni dei
Consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto,
al livello di soddisfazione dell’utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è
definita in accordo con le associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei
tassisti.
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CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME
REGOLAMENTARI
Art. 49
(Vigilanza)
1. La Polizia Locale dei singoli Comuni integrati nel bacino svolge l’attività di vigilanza
sull’osservanza delle norme del presente Regolamento e accerta le violazioni.
2. Gli uffici comunali segnalano, alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 per
l’individuazione dei provvedimenti disciplinari e alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il
mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia.
3. Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell’ambito del demanio
aeronautico, ai sensi del Codice della navigazione, nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Art. 50
(Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi)
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui
all’art. 86, c. 3, del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni
previste dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, quelle di cui all’art. 11-bis della l. n. 21/1992.
2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai requisiti previsti dal presente regolamento, anche
a seguito di segnalazione da parte degli utenti, o di violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi di
vigilanza, sono adottati provvedimenti di cui al presente Capo.
3. Gli uffici competenti di cui all’art. 49 trasmettono alla Commissione di cui all’art. 60, entro 60 giorni
dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all’interessato, tutta la documentazione
pertinente.
4. La Commissione effettua l’istruttoria e conclude il procedimento entro il termine massimo di 180
giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento a carico del soggetto interessato, in ragione
della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Il
termine è sospeso in caso di supplemento istruttorio, come previsto dalle norme vigenti.
5. La Commissione tecnica disciplinare individua i provvedimenti di cui al presente Capo a carico del
soggetto interessato, dandone comunicazione ai Comuni che sono tenuti ad applicarli entro 30 giorni.
6. Il provvedimento finale della Commissione dovrà altresì quantificare l’ammontare dell’importo
oggetto di eventuale restituzione.
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7. La Direzione Generale Regionale competente, nel caso in cui il Comune non ottemperi, entro i
termini previsti, alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, sospende, previa diffida ad adempiere entro ulteriori
30 giorni, il Comune dalla partecipazione al bacino aeroportuale, sino all’applicazione delle disposizioni
citate. Agli operatori di tale comune, pertanto, non si applica il principio dell’integrazione del servizio con
la reciprocità di carico di cui all’art. 32, c. 3.
8. A partire dall’avvio del procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione
dell’eventuale sospensione applicata ai sensi degli artt. 55 e 56, il soggetto interessato non può trasferire la
licenza ai sensi dell’art. 16.
Art. 51
(Ritiro dei contrassegni e della licenza)
1. In caso di contestazione immediata, l’operatore che procede all’accertamento della violazione di cui
all’art. 50, c. 1, in aggiunta alla sanzione ivi prevista, deve ritirare la licenza di esercizio, i contrassegni di
macchina e di turno quando accerti che l’auto pubblica è in circolazione:
a) sprovvista dei contrassegni di macchina e/o di turno o qualora gli stessi siano contraffatti o
alterati;
b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all’art. 6, c. 1;
c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale dopo il periodo di
mora stabilito per il cambio tariffa;
d) con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
e) non avendo ottemperato all’obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a
presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
f) non avendo ottemperato all’obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
g) non avendo ottemperato all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della
licenza di esercizio, oppure con la stessa licenza dichiarata decaduta;
h) in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della strada, è previsto il ritiro –
immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea – dei documenti di
circolazione del veicolo abbinato alla licenza taxi e/o di guida del conducente, oppure laddove è
prevista la sospensione immediata dalla circolazione del veicolo stesso.
2. La licenza di esercizio ed i contrassegni dovranno essere restituiti al titolare della licenza
all’adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento,
oppure al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della
patente di guida o la sospensione dalla circolazione del veicolo.
Art. 52
(Ritiro cautelativo della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi:
a) in presenza di documentati motivi che inducano a ritenere che il titolare della licenza non sia
nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio
pubblico da piazza;
b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà
personale.
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2. In presenza delle circostanze di cui al c. 1, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di
macchina e di turno dovranno essere depositati presso l’Ufficio comunale competente, ferma restando la
possibilità del titolare della licenza di avvalersi dell’istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell’art.
18, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida, secondo le previsioni di cui all’art. 19.
3. Nelle ipotesi di cui al c. 1, il Comune provvede ad informare la Commissione tecnica disciplinare e
gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada.
Art. 53
(Richiamo)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica
disciplinare, dispone il richiamo nei confronti dell’operatore nei seguenti casi:
a. inosservanza caratteristiche auto pubbliche di cui all’ art. 23, c. 3, 4 e 5 e all’art. 24, c.1, lett. b), c)
secondo periodo, d), i), j) e k);
b. esposizione irregolare di pubblicità ai sensi dell’art. 26;
c. visita scaduta di cui all’art. 29;
d. stazionamento irregolare in posteggio o fuori posteggio di cui all’art. 31 e all’art. 33;
e. inottemperanza a quanto previsto dall’art. 34, c. 5, lett. a), b) e d);
f. effettuazione servizio senza licenza a bordo di cui all’art. 40, c. 1, lett. b);
g. mancanza di abbigliamento decoroso di cui all’art. 40, c. 1, lett. c);
h. mancanza di uno stradario aggiornato a bordo del mezzo o analoga strumentazione elettronica di cui
all’art. 40, c. 1, lett. e);
i. abbandono taxi in posteggio di cui all’art. 40, c. 1, lett. h);
j. mancato chiarimento circa la formazione del corrispettivo di cui all’art. 40, c. 1, lett. i);
k. mancata agevolazione della salita dei clienti e del carico dei bagagli di cui all’art. 41, c. 1, lett. c);
l. mancato azzeramento tassametro di cui all’art. 43, c. 1, lett. e);
m. vendita o esposizione di merce di cui all’art. 44, c. 1, lett. j).
Art. 54
(Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso alle aree aeroportuali)
1. Il mancato rispetto delle modalità definite dall’autorità aeroportuale e dalla società di gestione
aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l’accesso, la sosta e l’acquisizione delle corse
mediante il sistema tecnologico automatizzato, qualora esistente, di cui all’art. 34, c. 5, lett. c), e c. 6, lett.
a), comporta la sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso automatizzato, qualora esistente,
alle aree aeroportuali per un periodo di tempo pari a 5 giorni.
Art. 55
(Sospensione della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica
disciplinare, sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla
recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi
individuate all’art. 56.
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2. L’inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine fissato dal Comune comporta
l’instaurazione di un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio con
applicazione del provvedimento di sospensione maggiorato del cinquanta per cento rispetto a quello
originario.
3. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall’irrogazione della
sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50%, con arrotondamento
all’eccesso. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il
cumulo materiale delle sospensioni previste.
4. In caso di sospensione della licenza di esercizio, nell’ultimo quinquennio di durata complessiva
superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, di cumulo di 4 sospensioni per mancata ottemperanza
alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell’art. 56, il Comune invia al soggetto interessato
apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni pena l’adozione
dei provvedimenti di decadenza dalla licenza di esercizio in conformità all’art. 57.
Art. 56
(Classi di sospensione)
1. CLASSE 1: da 1 a 3 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
a. per la terza inottemperanza oggetto di richiamo nell’arco di due anni;
b. mancanza segnale luminoso dicitura taxi di cui all’art. 24, c. 1, lett. c), primo periodo;
c. esposizione irregolare targhe riportanti il numero della licenza e l’indicazione del Comune di
cui all’art. 24, c. 1, lett. e);
d. inottemperanza alla visita straordinaria di cui all’art. 29, c. 3;
e. mancato rinnovo abbinamento della licenza al taxi di scorta di cui all’art. 30;
f. inottemperanza agli ordini e alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all’art.
40, c. 1, lett. f);
g. inottemperanza all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 40, c. 1, lett. k) e l);
h. tassametro non azionato di cui all’art. 41, c. 1, lett. b);
i. inosservanza delle indicazioni di percorso richieste dall’utente di cui all’art. 42, c. 1, lett. b);
j. rifiuto sosta di attesa di cui all’art. 46, c. 5.
2. CLASSE 2: da 3 a 7 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
a. per la terza inottemperanza della stessa fattispecie oggetto di richiamo nell’arco dei 5 anni;
b. mancata esposizione targhe riportanti il numero della licenza e l’indicazione del Comune di
cui all’art. 24, c. 1, lett. e);
c. mancata esposizione della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria di cui all’art. 24,
c. 1, lett. g);
d. rilascio ricevuta incompleta o indecifrabile di cui all’art. 35, c.7;
e. mancato aggiornamento tassametro di cui all’art. 35, c. 9;
f. inosservanza turno servizio di cui all’art. 37;
g. esposizione di turni con caratteristiche difformi da quelle di cui all’art. 38;
h. svolgimento del servizio con taxi fuori servizio di cui all’art. 39;
i. allungamento percorso di cui all’art. 42, c. 1, lett. b);
j. trasporto persone estranee di cui all’art. 44, c. 1, lett. b);
k. destinazione del veicolo al trasporto di persone, animali o cose di cui all’art. 44, c. 1, lett. c).
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3. CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
a. inottemperanza guida personale o di persona autorizzata alla sostituzione alla guida o alla
collaborazione familiare o come secondo conducente di cui agli artt. 18, 19, 20 e 27;
b. occultamento tassametro, segni distintivi e tabella tariffaria, o mancanza contrassegni del
turno e tabella tariffaria di cui agli artt. 24, c. 1, lett. a), f) ed h), e 44, c. 1, lett. g);
c. difformità misura pneumatici di cui all’art. 25, c. 2;
d. uso taxi di scorta o abbinamento non autorizzato di cui all’art. 30;
e. rifiuto rilascio ricevuta o rilascio ricevuta alterata di cui all’art. 35, c. 7;
f. uso abusivo del turno di cui all’art. 37;
g. tassametro azionato anticipatamente di cui all’art. 41, c. 1, lett. b);
h. interruzione del servizio di cui all’art. 44, c. 1, lett. d);
i. richiesta importi superiori al dovuto o applicazione supplementi non dovuti di cui all’art. 44,
c. 1, lett. f).
4. CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:
a. rifiuto servizio di cui all’art. 2 della l. n. 21/92;
b. destinazione del veicolo ad utenza non indifferenziata di cui all’art. 3 c. 1;
c. sospensione del servizio per un periodo di tempo pari o superiore a 90 giorni, in difformità da
quanto previsto all’art. 21;
d. falsificazione turni o targhe di cui all’art. 24 e falsificazione contrassegni di cui all’art. 38;
e. mancanza di tassametro omologato o sprovvisto di sigilli di cui agli artt. 24, c.1, lett. a) e 25;
f. mancata applicazione della tariffa unica di bacino e delle tariffe predeterminate su percorsi
prestabiliti di cui all’art. 35;
g. mancata ottemperanza all’obbligo di sottoporsi ai controlli di cui all’ art. 40, c. 1, lett. m);
h. servizio acquisito in violazione delle modalità di cui all’art. 44, c. 1, lett. a) e al di fuori di
quelle di cui all’art. 45;
i. rimozione non autorizzata del tassametro di cui all’art. 44, c. 1, lett. g).
Art. 57
(Decadenza della licenza)
1. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica
disciplinare, dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza
d’esercizio nei seguenti casi:
a) svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla
normativa per l’esercizio della professione;
b) mancata documentazione, nei termini previsti dall’art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza
dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7, c. 1, lett. f), g), h), i) e j);
c) mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall’art. 16;
d) sospensione della licenza di esercizio, nell’ultimo quinquennio, di durata complessiva superiore a
90 giorni, o, se per un periodo inferiore, cumulo di cinque sospensioni per mancata ottemperanza
alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell’art. 56;
e) manomissione del tassametro al fine di alternarne il funzionamento o la determinazione del costo
della corsa.
2. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica
disciplinare, dispone la decadenza della licenza di esercizio taxi, previa diffida, nei seguenti casi:
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a) seconda inosservanza all’obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad
un soggetto portatore di handicap;
b) perdita dei requisiti soggetti di cui all’art. 7, c. 1, lett. a), c), d) ed e);
c) interruzione del servizio senza giustificati motivi per un periodo pari o superiore a 180 giorni, al
di fuori dei casi disciplinati dall’art. 21;
d) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 21 e
28.
Art. 58
(Rinuncia alla licenza)
1. In caso di rinuncia alla licenza, il titolare è tenuto alla restituzione della licenza di esercizio, dei
contrassegni di macchina e di turno al Comune, che ne potrà disporre in conformità alla disciplina di cui al
presente regolamento.
Art. 59
(Procedura ed effetti della decadenza della licenza)
1. I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, di cui all’art. 57, c. 1, sono preceduti dalla
comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ai sensi della l. n. 241/1990.
2. I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, nei casi di prima mancata ottemperanza alle
fattispecie di cui all’art. 57, c. 2, devono essere preceduti da una diffida trasmessa all’interessato a
regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, oppure ad astenersi dal persistere
nella violazione delle norme stesse.
3. La licenza comunale di esercizio dichiarata decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di
notificazione del relativo provvedimento.
4. In caso di sospensione, decadenza o rinuncia alla licenza nessun indennizzo è dovuto al titolare o
all’erede, al collaboratore, al sostituto o all’assegnatario della licenza.
Art. 60
(Commissione tecnica disciplinare)
1. La Commissione tecnica disciplinare, incaricata dell’istruttoria dell’esame dei procedimenti
disciplinari instaurati nei confronti degli operatori del servizio taxi del bacino, è composta da:
a) un Dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune
capoluogo di regione, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano previo assenso
dell’Amministrazione di appartenenza;
c) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla
Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003;
d) tre esperti della materia individuati tra i dipendenti dei Comuni integrati nel bacino, anche
appartenenti agli organi di vigilanza.
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2. La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla
gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo
all’operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali
aeroportuali per i casi di rispettiva competenza.
3. I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, su
indicazione dei soggetti di cui al c. 1, e partecipano ai lavori a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
documentate. Per ciascuno dei componenti viene contemporaneamente nominato un supplente che può
partecipare alle attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente, titolare o supplente, che,
senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade automaticamente
dall’incarico. Il soggetto di riferimento, al fine di mantenere la rappresentanza in seno alla Commissione,
dovrà indicare il nuovo rappresentante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla decadenza.
4. Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza
della metà più uno dei componenti così come individuati ai c. 1 e 2. La Commissione si esprime a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione resta in carica per tre anni e comunque sino alla nomina della successiva.
6. Alle sedute della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati
dei tassisti, oppure il legale di fiducia, quali accompagnatori dei singoli conducenti oppure a tutela degli
stessi in sede di valutazione dei singoli procedimenti.
7. Le decisioni assunte dalla Commissione sono vincolanti per i Comuni del bacino. Nei confronti del
comune inadempiente si applica il disposto di cui all’art. 50, c. 7.
8. Il calendario delle attività della Commissione è definito dall’ufficio di segreteria, in considerazione
delle esigenze operative della stessa e della disponibilità dei commissari.
9. Per l’attività istruttoria la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria individuato nel
competente ufficio del Comune capoluogo di Regione, che può avvalersi della collaborazione dei
competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel bacino.
10. Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese ai componenti della commissione di cui al
c. 3, sono a carico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli operatori
titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.
11. La Commissione adotta il “Regolamento di funzionamento della Commissione”, elaborato su
proposta del Comune capoluogo di Regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi
di cui all’art. 61.
CAPO VII
CONFERENZA DEL SERVIZIO TAXI DEL BACINO AEROPORTUALE
Art. 61
(Istituzione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale)
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1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell’Assessore delegato è istituita una
Commissione consultiva denominata “Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale”, anche per le
finalità di cui all’art. 4, c. 4, l. n. 21/92, che svolge funzioni di tipo consultivo per tematiche di particolare
rilevanza inerenti il servizio taxi all’interno del bacino.
2. Alla Conferenza di cui al c. 1 partecipano:
a) n. 7 rappresentanti dei Comuni integrati nel bacino, di cui 1 in rappresentanza di ciascun
Comune capoluogo di provincia o loro delegati;
b) n. 7 rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente
rappresentative a livello regionale ed iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 28, c. 5, lett. g),
della l.r. n. 6/2012, la cui disciplina è definita con atto regionale, assicurando comunque la
presenza dell’associazione o del sindacato maggiormente rappresentativo per ciascuna
provincia;
c) n. 3 rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla
Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003;
d) n. 3 rappresentanti degli organi di vigilanza dei Comuni integrati nel bacino, di cui 1
responsabile della vigilanza aeroportuale, designato dai Comuni di sedime.
3. Le sedute della Conferenza sono convocate e presiedute dall’Assessore regionale competente in
materia di trasporti e viabilità o suo delegato che provvede anche a fissare l’ordine del giorno.
4. Alle sedute della Conferenza partecipa, su invito del Presidente, in relazione agli specifici temi
trattati, un rappresentante di altri soggetti interessati, con particolare riferimento alle società di gestione
degli scali aeroportuali.
5. La Conferenza svolge attività consultiva in relazione agli argomenti oggetto del presente
regolamento, tra i quali:
a) ampliamento del contingente e integrazione di nuovi Comuni;
b) variazione del sistema tariffario e degli indicatori di qualità per l’adeguamento tariffario
annuale;
c) criteri per l’individuazione dei luoghi di stazionamento;
d) criteri per la determinazione e modifica degli orari massimi di servizio e della tabella dei
turni di cui all’art. 37, c. 2, anche su richiesta dei singoli comuni;
e) verifiche periodiche in merito all’attività di vigilanza e ai reclami;
f) attività di controllo e monitoraggio delle intese sottoscritte;
g) criteri relativi all’uso collettivo dei taxi.
6. Ogni soggetto rappresentato in seno alla Conferenza è tenuto a designare, entro il termine che sarà
definito con apposito atto regionale, oltre al componente effettivo anche il componente supplente che
sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento. I componenti supplenti possono assistere alle sedute
della Conferenza, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in caso di assenza del corrispondente
componente effettivo. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluno dei soggetti non provveda a designare i
propri rappresentanti, la Conferenza è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
7. I componenti della Conferenza possono conferire espressa delega scritta ad altri componenti della
stessa.
8. La Conferenza resta in carica per l’intera legislatura a far tempo dalla sua istituzione e comunque
fino all’insediamento della successiva.
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