Dove sono finiti i decreti attuativi relativi al comma uno-quater?

Roberto_MartanoL’associazione sindacale Usb ha sollecitato il Ministero dei Trasporti ad affrontare e risolvere il tema “Emanazione dei decreti attuativi relativi al comma uno-quater” (vedi sotto la legge), già legge sul territorio nazionale. Condividiamo come Federtaxi-Cisal tale richiesta in quanto più il tempo passa e più gli oppositori si rafforzano senza alcuna resistenza. Chiediamo che anche gli altri sindacati tassisti condividano e si allertino per eventualmente uniti fare nel prossimo futuro agitazioni, presidi. manifestazioni o scioperi a tutela dell’unica legge che ci garantisce il nostro posto di lavoro. Nell’augurio che questa nostra venga raccolta da tutti e offrire una barriera unitaria a chi vuole modificare un servizio pubblico regolato con una selvaggia liberizzazione di costi e tariffe a discapito dell’utenza che con noi gode di altrettante garanzie.  Roberto Martano.


Ecco le modificazioni del 29/1 quater alla Legge 21/92: (comma 1 Quater dell’art. 29 della Legge 27/02/2009 n. 14 )

a) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). – 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

(Si riporta l’articolo nella versione precedente: “Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”)

b) dopo l’articolo 5, e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). – 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

c) all’articolo 8, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

(Il comma precedente recitava: “3. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza”)

d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;

e) dopo l’articolo 11, e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
– a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
-b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
-c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
-d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».

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