IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure
relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire,
nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018
stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia e di consentire l’adozione degli indirizzi generali per
l’attivita’ di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai
fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo
29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono
sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici»;
b) all’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono
essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato
l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o
area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28
febbraio 2019.»;
c) all’articolo 11, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio
con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono
avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana
in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto
l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il
foglio di servizio elettronico e’ sostituito da una versione cartacea
dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;
d) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un
nuovo servizio puo’ avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa
o dal pontile d’attracco, piu’ prenotazioni di servizio oltre la
prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o
dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma
3, e’ in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante
l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e
nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma
4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1,
lettera c), e’ adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ istituito un registro informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio
taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle
di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalita’ con le quali
le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle
previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e
all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un
milione per l’annualita’ 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l’anno 2019, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima
legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le
sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti
titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e’ abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla piena operativita’ dell’archivio informatico pubblico
nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e’ consentito il
rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di
noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ abrogato.
8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e’ disciplinata l’attivita’ delle piattaforme tecnologiche di
intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di
autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza
unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa
prenotazione, puo’ avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo
stesso e’ svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente
e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e
regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto
deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve
essere esibito in caso di controlli.