Prima di recuperare a tassazione una plusvalenza è bene accertarsi se il trasferimento di ricchezza si è effettivamente realizzato o no. Occorre, infatti, escludere che si sia trattato di un atto a titolo gratuito che (insieme al trasferimento per causa di morte) non costituisce realizzo di plusvalenza. Se, poi, la cessione è avvenuta tra padre e figlio, l’accertamento è reso più agevole, trattandosi “di un elemento di fatto che certo avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una specifica attenzione alle modalità con le quali la cessione … si è concretamente realizzata”. Lo afferma la Sesta Sezione Civile di Cassazione, nell’ordinanza del 29 settembre, n. 20533, con cui vengono accolte la lamentele del tassista che cedeva la licenza al figlio, e annullata la decisione di merito.
La CTR, affermano gli Ermellini, nel configurare il trasferimento di licenza come cessione d’azienda, recuperando a tassazione la plusvalenza, ritenuta reddito fiscalmente rilevante, commetteva un errore. Non motivava “in alcun modo” il proprio convincimento in ordine alla natura onerosa della cessione, nonostante il contribuente avesse specificatamente evidenziato che il trasferimento era intervenuto all’interno del nucleo familiare. Proprio quest’ultimo è il menzionato elemento che, a parere degli Ermellini, avrebbe dovuto far considerare la gratuità della cessione.
Per la Corte, le affermazioni della CTR, secondo cui il contribuente si era sottratto all’onere di produrre “qualunque scritto potesse attestare il valore della transazione”, ovvero “la documentazione idonea alla determinazione del corrispettivo conseguito”, altro non dimostrano se non di aver dato per implicitamente presupposta la natura onerosa della cessione, senza in alcun modo giustificare tale “presupposizione”. Al giudice del rinvio spetterà ora compiere i dovuti accertamenti.
Fonte: Fiscopiù – Giuffrè per i Commercialisti – www.fiscopiu.it/news/cede-al-figlio-la- licenza-del-taxi-illogico-escludere-la-gratuit-del-trasferimento