ipsoa.it La scrittura privata per il subentro nella titolarità di una licenza per l’attività di conducente di taxi non dà luogo ad una cessione d’azienda e, in quanto tale, non è assoggettabile ad imposta di registro. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 1886/8/2015. La CTP di Milano non esclude in senso assoluto l’assoggettabilità ad imposta di registro di un simile contratto; si deve tuttavia escludere che lo stesso costituisca una cessione d’azienda. Continua a leggere
SEGRETERIA PROVINCIALE AMMINISTRAZIONE – MILANO
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